La street art non basta per riqualificare un quartiere, servono finanziamenti e servizi

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    Prosegue la nostra inchiesta attorno al mondo della street art e alle sue “regole”. Con la collaborazione del giurista Giovanni Maria Riccio che ha avviato il tema partendo da un convegno presso lo Studio Legale E-Lex sul rapporto tra Street art e arte pubblica. Da questo incontro è nato il progetto ExP, lanciato, oltre che da E-Lex con Giovanni Maria Riccio, da M.U.Ro. (Museo di Urban Art di Roma) con David Daviù Vecchiato e YoCoCu (YOuth in COnservation of CUltural Heritage) con Laura Rivaroli. Oggi incontriamo Simona Capodimonti, storica dell’arte e curatrice di arte urbana

    Leggi qui il precedente intervento: Street Art o Arte Pubblica? Dal vandalismo alla valorizzazione dell’arte negli spazi pubblici

    “Street art o arte pubblica” le due azioni sono in contrapposizione?

    Street art è il termine che da alcuni anni va di moda ed è il più usato per afferrare al volo l’interesse dei media e del pubblico, in un’epoca in cui la parola street associata al cibo, alla moda, al design, sembra fare tendenza e imporsi come uno stile, un modello d’ispirazione e persino come un modo di pensare e di vivere.

    Quando poi si ha la necessità di scendere nel dettaglio rispetto a questo termine generalista, che per convenzione riassume in due parole tutto un modo di esprimersi e le sue evoluzioni nel tempo, si ha anche l’esigenza di usare la terminologia corretta sia da parte degli addetti ai lavori, che ben conoscono le differenze lavorando sul campo a diverse realtà, sia da parte di chi si sta affacciando per le prime volte e appassionando a questo mondo e in qualche modo si sta alfabetizzando a nuovi termini e alle regole della strada, spesso non scritte, che si imparano solo vivendole. Il messaggio resta sconosciuto a chi non possiede il codice e le sue chiavi di accesso, è una metafora che spesso usano i writers per parlare della loro arte così criptica e chiusa ma così affascinante e raffinata, se si inizia a seguire, studiare e tentare di capire nelle regole fondamentali.

    Ecco che allora si sente parlare di distinzioni tra graffiti, lettering, writing, street art, muralismo, arte pubblica, arte urbana volendo creare delle categorie di significato ai fini dell’apprendimento e per l’esigenza tutta umana di classificare le diverse realtà e documentare lo scibile per la divulgazione del sapere.

    Street art e arte pubblica non sono in contrapposizione se le pensiamo entrambe come espressioni dell’arte contemporanea nello spazio urbano

    La realtà è ben diversa dove tutto si influenza, si contamina, si fonde e talvolta si allontana, prendendo volontariamente le distanze. E allora possiamo anche fare pace con la parola street art, ma solo dopo aver compreso le differenze di significato durante il percorso e lo studio delle sue evoluzioni nel tempo, e decidere se usarla come parola universale che racchiude tutto e che piace tanto al pubblico e che proprio il consenso popolare ha scelto come preferita tra tutte e le ha dato tutta questa forza e potere, talvolta anche catartico e illusorio di poter cambiare i problemi delle periferie. Ma questa consapevolezza di termini e significato è un’azione della maturità. Prima bisogna usare le parole giuste per poterle acquisire nel vocabolario e nella consapevolezza delle persone per poi permettersi la licenza di superarle.

    Street art e arte pubblica non sono in contrapposizione se le pensiamo entrambe come espressioni dell’arte contemporanea nello spazio urbano. Tuttavia il distinguo, la contrapposizione e spesso il conflitto lo crea il contesto in cui si trovano ad operare i soggetti che le producono e come le considera il pubblico e l’ordinamento giuridico che può contribuire a vedere l’una o l’altra in maniera positiva o negativa a seconda del punto di vista.

    Come le distingueresti?

    Sia la Street art che l’arte pubblica sono sempre espressioni dell’arte contemporanea e questa è la prima classificazione più importante. Poi volendo distinguere la Street art dall’arte pubblica come sotto-categorie dell’arte contemporanea, direi che la Street art è quel fenomeno che si è evoluto dalle prime espressioni dei graffiti o del lettering, nate negli anni Settanta negli Usa per dar voce al disagio delle persone nei quartieri poveri e che si sono diffuse nel mondo fino ad oggi, e che la street art inizia a manifestarsi quando si comincia ad introdurre delle figure accanto alle tags dei writers.

    In origine la Street art condivide con i graffiti la stessa condizione di illegalità, e per certo versi deriva da mondo dei graffiti e da molti ne è considerata la sua evoluzione. Ma se si parla con i writers il loro punto di vista potrebbe essere molto diverso e alcuni potrebbero segnalare le differenze e prenderne le distanze con varie motivazioni.  La Street art è ormai un vero e proprio movimento, ma chi ne fa parte non sempre ci si riconosce, perché la distanza critica è troppo breve per rendersene conto.

    Ad ogni modo all’interno della street art rientrano varie tecniche, non solo la pittura con bombolette spray, con vernici da esterni, ma anche posters, stickers e tutta una serie di espressioni che sono state considerate fino ora illegali, con il rischio d’incorrere nel reato d’imbrattamento e di essere considerati dei vandali nel caso in cui si fosse colti in fragrante. Se poi nel tempo la street art abbia perso la sua natura illegale e si sia evoluta in arte legale e commissionata, o secondo alcuni addomesticata e snaturata rispetto alla sua forza originaria, questo è stato pienamente acquisito e fa parte dell’evoluzione dei tempi. Da qui due possibili distinzioni:

    Street art è il termine che negli ultimi anni ha finito per includere tutto agli occhi del vasto pubblico e dei media, ma la sua parola nel suo significato originale vuole rappresentare una forma spontanea di arte, o che possiamo definire non autorizzata o meglio illegale. L’artista pensa, crea, mette a segno il suo piano, senza chiedere il permesso a nessuno, rischia in prima linea, ne paga talvolta le conseguenze. Ma al tempo stesso la Street art è comunemente intesa ultimamente per quegli interventi, che possono essere commissionati sia da soggetti pubblici che da soggetti che privati. Come la mettiamo allora? Incontriamo due contraddizioni di termini già nell’uso quotidiano. Perché la vita reale è più complessa e sfugge spesso alle definizioni.

    Arte pubblica, che va altrettanto di moda negli ultimi anni, soprattutto incentivata da parte delle pubbliche amministrazioni con il falso mito della riqualificazione urbana, è quando la street art viene commissionata generalmente da un soggetto pubblico, ma può essere anche un committente privato, che detta le regole della commissione, talvolta con veri e propri bandi, stabilisce il tema del soggetto, seleziona gli artisti, gestisce l’organizzazione, si occupa dell’approvvigionamento dei colori e materiali, paga i compensi degli artisti per realizzarla, segue la comunicazione e il resto.

    Ecco allora sbucare fuori anche il termine muralismo, sull’esempio di quanto accaduto in Messico con i grandi muralisti messicani Rivera, Siqueiros, Orzoco, ma anche in Italia in epoca fascista ad esempio con il muralismo di Sironi. Dopo la nascita del movimento poco meno di cinquant’anni fa, siamo passati nella fase in cui è esploso l’interesse collettivo del pubblico, dei media, di committenti pubblici e privati, e c’è un numero crescente di appassionati e di collezionisti.

    Siamo nel periodo della divulgazione della Street art, del riconoscimento da parte degli studi accademici, nell’interesse della critica. Continuando di questo passo, con il proliferare di festivals, commissioni pubbliche e private, bandi di rigenerazione urbana, iniziative spontanee, si potrà incorrere nel tempo nel rischio d’inflazione delle opere e di una necessità di regolamentare la loro produzione in una maniera organizzata e soprattutto sarà fondamentale operare una selezione delle stesse sulla base di criteri e soggetti preposti da individuare ai fini della conservazione e restauro.

    Come si è evoluto il concetto di copyright per le creazioni artistiche?

    La consuetudine vuole che l’artista sia il proprietario dell’immagine dell’opera murale e che il proprietario dell’opera sia il proprietario del muro su cui è stata dipinta. Il proprietario dell’opera non può utilizzare l’immagine della stessa a fini commerciali, come la riproduzione su magliette, cartoline, copertine di libri e altro a scopo vendita, senza chiedere l’autorizzazione all’artista che detiene i diritti dell’immagine e corrispondergli un quantum.

    Bisogna diffondere la cultura di una Street art organizzata e eliminare i soliti pregiudizi che influiscono su essa

    In questo il legislatore può esprimersi e contribuire ad approfondire la materia ancora agli albori e a gettare le basi per una regolamentazione specifica, anche perché nella pratica spesso non si rispettano le regole, a volte per mancanza di conoscenza, e bisogna invece informare sulle azioni corrette da compiere per cambiare mentalità e modo di operare dell’intero sistema.

    Ad esempio delle cose che dovrebbero essere fatte per prassi non lo sono affatto, come l’abitudine ancora troppo poco consolidata di fare contratti a tutela di tutti i soggetti coinvolti o prevedere il compenso per gli artisti, persino in alcuni bandi pubblici agli inizi, perché si tende a pensare che una volta pagati i colori e i materiali e trovato il muro, sia scontata l’opera gratuita dell’artista, che invece lo fa per lavoro e va pagato in maniera adeguata in base al budget assegnato e non solo con un rimborso spese per vitto e alloggio. Bisogna diffondere la cultura di una Street art organizzata e eliminare i soliti pregiudizi che influiscono su essa.

    Uno dei più grandi pregiudizi che pesa sulla street art e che si sente ripetere continuamente è la rivendicazione che sia una produzione dal basso per volersi distinguere e in nome di ciò sembrerebbe autorizzata ad essere slegata da ogni regola, invece nel momento in cui tale modalità autogestita e auto prodotta contesta il sistema stesso mettendosi in contrapposizione e in alternativa ad esso, finisce nel tempo per doversi dare le stesse regole organizzative se vuole esistere e continuare in maniera concreta e slegarsi da iniziative estemporanee fini a se stesse.

    E soprattutto ragionando in tal modo si pensa erroneamente di essere soggetti solo al giudizio popolare e slegati dal resto dei componenti della società civile. Mentre nel momento in cui si offre un’opera alla comunità, si accetta implicitamente di esporla a tanti livelli di competenza e consapevolezza, siano essi popolari o eruditi o storico artistici o scientifici o giuridici o amministrativi ecc., a seconda dei tanti target di competenza di chi osserva.

    Per questo credo che una legislazione possa aiutare a fare ordine in un mare magnum di pratiche in cui talvolta si pensa che tutto sia permesso, come riprodurre immagini senza informare l’artista e senza la sua autorizzazione, ma così non è. Come recita una legge alchemica “come in alto, così in basso”, siamo in realtà sempre tutti sempre collegati, che ne siamo coscienti o no.

    Quando si lavora ad esempio per progetti editoriali che riguardano la street art con noti editori si seguono le regole del diritto d’autore perché ci sono uffici legali interni preposti a questo e si provvede a comunicare per tempo con gli autori delle opere per informarli e avere l’autorizzazione o meno all’uso delle immagini delle loro opere.

    Così come quando si fanno progetti per Società e Brand che sono committenti di opere d’arte urbana, si sta sempre molto attenti all’uso delle immagini, a cosa rappresentano, che non siano offensive dei valori in cui si riconosce una comunità, che non coinvolgano altri marchi e non tocchino temi sensibili e così via proprio per non ferire nessuno e non incorrere in azioni legali. Direi che il legislatore può molto aiutare a dire cosa si può fare e cosa no in questi casi, per diffondere dei modelli di buone pratiche.

    Ha senso che un oggetto/azione artistica venga regolata legislativamente?

    Al giurista non spetta dire cosa sia arte e cosa no, cosa abbia un valore artistico e cosa no. Per quello ci sono gli artisti che autodefiniscono la loro arte con il fatto stesso di crearla e a seguire ci sono gli storici dell’arte, architetti, restauratori, che hanno studiato anni per ciò e hanno le competenze per l’analisi. Certamente c’è bisogno di una regolamentazione per capire come proteggere e conservare per le generazioni future e cosa selezionare tra le espressioni urbane di arte contemporanea ritenute da tutelare, perché nel tempo non si potrà conservare tutto, anche per motivi logistici dovuti al naturale deterioramento delle opere murali per agenti atmosferici, passare del tempo, ristrutturazione dei muri, ecc.

    Quello che sta accadendo nelle città è grave ed allarmante. Oltre ad azioni vandaliche e al degrado costante e in aumento in periferia ma anche al centro, ci sono persone organizzate in gruppi di quartiere che vanno con cadenza settimanale a cancellare arbitrariamente quelli che sono per loro dei segni o atti vandalici, mentre per alti sono opere valide a tutti gli effetti, in nome di un fantomatico decoro urbano.

    Il decoro urbano è affidato al servizio previsto in ogni comune ma spesso è affiancato su iniziativa spontanea da gruppi di volontari, che, se da una parte può essere apprezzabile la loro iniziativa di pulizia alla città, dall’altra è allarmante nel non essere talvolta rispettosi di altrui espressività, e tale atteggiamento è derivato spesso dalla non conoscenza di cosa è arte e cosa no o dalla non comunicazione dai vertici in maniera capillare ai vari gruppi diffusi di cosa è consigliato rimuovere e cosa no.

    Ci sono stati già vari casi gravi di rimozione, finite su tutti i giornali, dove sono state cancellate scritte storiche, come a Garbatella, o opere d’arte come al Quadraro e a San Lorenzo, Azioni che hanno ferito la sensibilità di gruppi di persone che tenevano a quei segni come simboli di una storia e di un territorio e inasprito la diffidenza reciproca.

    Eppure i pulitori seriali continuano a farsi promotori e persino ad organizzare la realizzazione dei murales, la maggior parte delle volte sono crossati e vandalizzati dopo poco. Vi siete mai chiesti perché? Sulla strada esiste una regola non scritta di non andare a dipingere dove già ha dipinto qualcuno. Se ci dipingi sopra a tua volta puoi correre il rischio di essere crossato. Accade centinaia di volte tutti i giorni in una battaglia aperta. Se si vuole rispetto sull’arte che si promuove, occorre per primi dimostrare rispetto per l’arte di altri e non andarla a cancellare. La legge della strada ha le sue regole.

    Anni fa organizzai nel 2017, nell’ambito deegli Urban Talks al museo Bilotti di Roma, un incontro tra writers e attivisti spontanei del decoro urbano, proprio per iniziare un confronto, ma fu scontro, ognuno sostenne le sue posizioni e si terminò con un nulla di fatto se non una maggiore consapevolezza della portata del problema. In quella sede proposi di fare dei corsi sistematici di storia dell’arte a gruppi di pulitori. Non fu accolta e i risultati e i danni purtroppo continuano a vedersi. Bisognerà tornare a parlarsi.

    Definire cosa sia da selezionare nell’arte urbana, conservare, tutelare e valorizzare spetterà ad un gruppo di esperti formati da storici dell’arte, specializzati in arte contemporanea e arte urbana, architetti e urbanisti e restauratori, che hanno le competenze e hanno fatto questo tipo di studi. Se al legislatore non spetta definire cosa sia arte e cosa no, può però contribuire a creare una serie di norme che siano condivise da istituzioni e cittadini in modo che vengano rispettati interessi di gruppi differenti, spesso in contrasto, mediando i conflitti e trovando una giusta via di mezzo per una civile convivenza.

    Inoltre sarebbe importante definire delle regole per la gestione e organizzazione dell’arte contemporanea nello spazio pubblico.

    Infatti si assiste sempre più spesso ad artisti che fanno i curatori e anche gli organizzatori e anche i comunicatori. Questo accade nella pratica soprattutto per carenza di fondi e risparmiare, ma niente di più sbagliato in questa consuetudine diffusa di un artista fac-totum. Ognuno deve fare bene quello per cui ha studiato per vari anni, l’artista crei, il curatore curi, l’organizzatore organizzi, il comunicatore comunichi e così via, mettendo la propria esperienza al servizio degli altri per fare insieme qualcosa meglio.

    Sembrano delle ovvietà ma non lo sono affatto perché manca ancora una cultura diffusa di una organizzazione e gestione della street art dove siano acquisiti per prassi e da tutti una serie di buone pratiche come presentare bozzetti, fare contratti, stipulare assicurazioni, avere i patentini per lavori in altezza, rispettare le norme di sicurezza, pagare gli artisti ecc. solo per citarne alcune, e per lo più le iniziative sono portate avanti da persone che hanno acquisito esperienza sul campo e lo sanno fare bene e osservano per abitudine tali accortezze, ma questo non accade sempre.

    Questo mestiere, se così si vuole considerare, si impara sul campo, non ci sono scuole, non ci si improvvisa, come invece sta accadendo in maniera sempre più diffusa. Tutti vogliono occuparsi di street art perché va di moda. Unendo le competenze di gruppi di persone che per lavoro fanno delle professioni inerenti l’arte urbana, si possono ottenere insieme risultati professionali validi, se si tratta di opere su vasta scala o di grandi dimensioni. Si tratta di un cantiere con uno o più artisti, storico dell’arte, architetto/ingegnere, addetto alla sicurezza, restauratore.

    L’attività spontanea deve essere però sempre lasciata libera di esistere in maniera parallela, perché la vera natura della street art va tutelata e deve continuare ad esistere, se vogliamo messaggi veri. Del resto l’arte di strada nella sua forma più autentica è una critica al sistema e non chiede il permesso di esistere.

    Come può essere declinata in legislatura la valorizzazione? Come evitare che sia sempre sinonimo di consumo o sfruttamento?

    Partiamo da cosa si intende per valorizzazione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, noto anche come codice Urbani, dove si trovano vari spunti interessanti se pensiamo di applicarli anche alle opere di arte urbana. Per quanto riguarda la valorizzazione si dice:

    Articolo 6
    Valorizzazione del patrimonio culturale

    1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (1).

    2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
    3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

    Articolo 7
    Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
    1. Il presente codice fissa i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
    2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

    Articolo 7bis (1)

    Espressioni di identità culturale collettiva

    1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.

    (1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

    In questi articoli c’è un mondo da analizzare. Si parla di promozione del patrimonio culturale, anche da parte di disabili, di riqualificazione di immobili, di aree degradate, della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, tutti elementi che hanno un senso se applicati anche all’arte urbana; sono poi citate le Regioni, gli Enti pubblici, il Ministero che a diverso titolo possono entrare in ballo in diversi ruoli e competenze nelle commissioni di arte urbana, si parla di espressioni d’identità culturale collettiva dove potrebbero rientrare diverse opere urbane, riconosciute come elementi importanti della loro storia da parte di una comunità che le ha prodotte.

    Consapevoli che la street art è un’arte a tempo e che non si può conservare tutto, occorre prima di tutto fare una selezione ed è importante stabilire con quali criteri farla per poi capire cosa conservare e quindi tutelare e valorizzare.

    Là dove la legge Ronchey ha introdotto i servizi aggiuntivi nei Musei come il bookshop o la caffetteria, nella street art tutto è ancora in una dimensione di auto-produzione dove le forme di valorizzazione spontanea e finanziamento possono considerarsi i mercatini spontanei che gli artisti fanno per vendere le loro opere, nella raccolta fondi che attivano sui social a sostegno di un progetto di valenza sociale o per comprare i colori o realizzare un catalogo, con una quota d’ingresso o di consumazione al bar per pagare le spese di affitto di un locale alternativo e così via.

    Ci sono poi le mostre che si stanno diffondendo, sia monografiche che collettive, in spazi istituzionali e musei dove si possono trovare nel bookshop libri e gadgets sulla street art. E’ un mercato giovane e in crescita con sempre più collezionisti, gallerie dedicate e art dealer.

    Per quanto riguarda la tutela nel Codice si dice:

    Parte seconda, Beni culturali, TITOLO I, Tutela, Capo I, Oggetto della tutela

    Articolo 10

    Beni culturali

    1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
    pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
    senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
    interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1).

    3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
    a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
    etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
    comma 1;
    d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
    importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte,
    della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
    dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3)
    g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
    h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
    i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
    l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
    dell’economia rurale tradizionale (4).

    Se consideriamo che rientrano nella tutela “le cose immobili e mobili che rivestono interesse con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte , della scienza, della tecnica e dell’industria e della cultura in genere” e che le opere di arte urbana spesso hanno come soggetto tali argomenti, e che sono tutelati anche e le “strade, le piazze, I siti minerari, le architetture murali, ecc.” si potrebbe ipotizzare che quando un’opera di street art sia fatta su una location del genere, una volta riconosciuto il suo interesse culturale per la collettività, dovrebbe a sua volta essere tutelata.

    A propostito di tutela nel codice si dice che ne sono soggetti:

    Articolo 11

    Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (1)
    1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (2):
    a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi
    di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1 (3);
    b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
    c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
    d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui
    esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 (4);

    È importante il riconoscimento della tutela ai “graffiti”, intesi non solo quello preistorici, ma se pensiamo all’evoluzione nel tempo anche quelli che sono stati scritti sopra ad opere precedenti e sono diventati anch’essi di epoche antiche, penso a quelli degli artisti che si calavano nella Domus Aurea per disegnare le grottesche e lasciavano inciso il loro nome, come ad esempio fece il Pinturicchio, fino ai graffiti contemporanei e che si potrebbe far estendere nell’intepretazione alla loro evoluzione in street art e in arte pubblica. Si parla inoltre di opere d’arte di autore vivente che sono state eseguite non oltre i cinquant’anni e la street art è piena di questi casi.

    Il Codice dei Beni Culturali parla anche d’Interesse culturale:

    Articolo 12
    Verifica dell’interesse culturale

    1. Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più
    vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della
    presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 (1).

    Le opere di arte urbana dovrebbero ottenere prima di tutto il riconoscimento di beni culturali, che spetta al Ministero e alle Soprintendenze. In questo caso si applica ad un’opera di un artista non più vivente e la cui esecuzione risalga oltre i cinquant’anni, mentre nel caso dell’arte urbana le opere sono per la maggior parte recenti e inferiori a tale parentesi temporale.

    Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è del 2004 e, sebbene sia stato rivisto nel 2008, da allora molte cose sono cambiate. In un’ipotetica riforma futura del Codice, sarebbe importante stabilire se le opere di arte urbana possano essere inserite a pieno titolo tra i beni culturali, ottenendo l’interesse culturale da parte della collettività, e in considerazione della loro realizzazione recente, possano avere una diminuzione degli anni previsti con gli artisti viventi.

    In sintesi, dopo questo lungo preambolo, con un utile confronto su quanto dice il Codice, valorizzare la street art vuol dire riconoscere l’interesse culturale di alcune opere e la loro importanza ed evitare che alcune di esse siano staccate per metterle in una mostra senza il consenso dell’artista come avvenuto per Blu a Bologna, o ancora peggio evitare con delle sanzioni la caccia alle opere di Banksy o C215 o altri artisti che stanno aumentando le loro quotazioni per poi immetterle nel mondo del collezionismo e la vendita a cifre milionarie. La street art è diventata un grande business come tutta l’arte contemporanea.

    Valorizzare la street art senza sfruttarla vuol dire creare delle opportunità, ad esempio di lavori creativi connessi ad essa, che abbiano ricadute positive sul territorio e che restano su essi. Penso ai vari comitati di quartiere che sono nati in maniera spontanea per promuovere la street art in certe aeree e contribuire a sottrarle al degrado, ad associazioni che hanno promosso visite guidate ai murales fatte dagli abitanti di un condominio e inventato un lavoro per loro.

    Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio anche da parte di persone diversamente abili, di cui parla il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per alcuni anni ho condotto visite guidate alla street art a sordi, con l’ausilio di un’interprete della lingua dei segni Lis, a ciechi e disabili motori, dopo aver fatto un corso promosso dal Mibact per visite di questo tipo. La loro felicità è stata poter vedere luoghi da cui erano esclusi per la mancanza di un’offerta culturale alternativa di questo tipo dedicata a loro e la mia felicità è stato riportare in strada persone con delle difficoltà, alcune chiuse a casa in carrozzella da anni e impossibilitate a visitare degli spazi per la presenza di barriere architettoniche, che si sono sentiti accolti. Il passaggio successivo potrebbe essere incentivare alcuni di loro a spiegare tali opere insieme a delle guide, perché si trasformi in una vera e propria professione.

    Bisogna far cadere anche l’altro pregiudizio che la street art non debba far guadagnare, che l’artista debba vivere e portare avanti la sua arte senza un compenso, che la street art sia sinonimo di gentrification, tutti concetti portati avanti da alcune frange, spesso le più estreme, di questo movimento, che però non suggeriscono anche una via valida e alternativa a tale sistema oltre a manifestare una dura protesta.

    Anche gli sgravi fiscali per la ristrutturazione di facciate potrebbero essere un incentivo per i condomini per inserire un intervento artistico nei lavori di manutenzione. La valorizzazione degli immobili con opere d’arte urbana accade da tempo ad esempio negli stati Uniti. Questo comporta un aumento del valore dello stabile e a volte sono fatte delle operazioni mirate proprio per questo scopo. Il confine tra valorizzazione e sfruttamento può diventare sottile in una società comandata dai valori economici del profitto e non da quelli etici per il bene comune.

    Dopo aver esaminato a grandi linee la tutela e a valorizzazione, si apre quindi anche il tema relativo alla conservazione. Sempre il Codice in un estratto dice:

    Capo III, Protezione e conservazione, Sezione I, Misure di protezione

    Articolo 20

    Interventi vietati
    1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non
    compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
    conservazione (1).
    Articolo 21
    Interventi soggetti ad autorizzazione
    1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
    a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (1);
    b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e
    3 (1);

    Si dice che i beni culturali non possono essere “distrutti, deteriorati, danneggiati” quindi se lo applichiamo alle opere in strada capiamo quanto ci sia ancora molto da lavorare in sinergia con il legislatore se si applicano questi articoli alle opere di arte urbana. Per non parlare di restauro ma lascio questi temi ai restauratori.

    Come dovrebbe declinarsi una legge sulla street art?

    Mi concentrerei in questa fase sulla costituzione di gruppi di lavoro e di una commissione di arte urbana, con esperti di settore selezionati a livello nazionale, che possano testimoniare lo stato dell’arte, indicare le pratiche consolidate nella realtà e orientare sulle varie vie da intraprendere, in modo che tutte le voci e manifestazioni d’interesse siano ascoltate e rispettate. Non è vero che non ci siano persone competenti a sufficienza o che non siano formate adeguatamente perché non ci sono studi universitari dedicati, come sento spesso dire. Ce ne sono invece diversi e alcuni molto specializzati da diversi anni.

    Ricordiamoci sempre che la street art è arte contemporanea, che i laureati in storia dell’arte sono molti, che sono in aumento le tesi sulla street art. Inoltre la street art è in molti casi un’arte auto-prodotta e autogestita e che solo da pochi anni si sta diffondendo la consuetudine di organizzarla in maniera strutturata nelle grandi commissioni, sia pubbliche e private, con bandi, con contratti, con brand che hanno uffici di comunicazione preposti a tali progetti.

    Semmai tutti vogliono occuparsi di street art perché va di moda, è una delle espressioni più interessanti dopo che in arte si è già detto e visto tutto, e perché vogliono cavalcare l’onda della novità dell’interesse. Quindi è estremamente importante che si coinvolgano persone che siano davvero preparate e che si dedichino a queste attività con professionalità, passione e costanza da anni e non solo per uno sfizio passeggero. Non devono essere solo persone accademiche o si creerebbe uno scollamento con la vita reale, ma persone di diversa estrazione e provenienza, che rappresentano tutti i soggetti in campo, e che possano dare il loro contributo per il progresso della materia.

    Bisogna abbandonare definitivamente la grande illusione che la street art riqualifichi

    Del resto anche alcuni artisti che la praticano da anni e che sono abituati a fare tutto da soli, sono a volte diffidenti verso le novità e rivendicano moralmente un primato nel fare qualcosa prima degli altri, come se chi viene dopo di loro non possa occuparsi delle stesse cose o fare in maniera nuova o diversa cose che hanno già fatto o sempre fatto.

    Al tempo stesso altri hanno capito l’importanza della collaborazione in squadra e sono ben disposti. Diciamo che sono solo Cinquant’anni che esiste questo fenomeno e siamo ancora immersi in un movimento in fieri con molte teste, voci, posizioni, spesso discordanti.

    Questo gruppo di lavoro potrebbe essere inserito in una Commissione cultura della Camera dei Deputati e in una Direzione Generale di arti contemporanee del Mibact, che già si interessa a questi temi con vari bandi. Esiste già un osservatorio nazionale che lavora da anni a questi argomenti.

    Lascerei stare per ora le Soprintendenze, già piene di pratiche e con poco personale per la necessità di un ricambio generazionale, per non ingessare ulteriormente con la burocrazia un sistema che nasce libero e che sotto l’impulso del legislatore si sta sentendo l’esigenza di organizzare e soprattutto se prima non capiamo cosa va selezionato per poi passare a pensare come tutelarlo e valorizzarlo.

    Una legge sulla Street art potrebbe servire a fare chiarezza su cosa è lecito e cosa no in uno spazio pubblico, ad orientare sulle sanzioni amministrative o penali, potrebbe contribuire a tracciare le linee guida per distinguere ruoli e mansioni dei vari operatori coinvolti, e a definire delle buone pratiche da seguire nell’organizzazione e gestione della street art in caso di commissioni sia pubbliche che private, in modo che si crei una cultura condivisa nella pratica.

    Come si può favorire la street art?

    Bisogna abbandonare definitivamente la grande illusione che la street art riqualifichi. Certamente è un primo passo per migliorare l’immagine di un quartiere e la sua percezione nei suoi abitanti, ma se non è seguita da azioni concrete con il finanziamento pubblico e privato che vada a fare gli interventi strutturali di manutenzione necessari, ad incrementare i servizi, ad aumentare i trasporti ad incentivare le attività economiche con ricadute positive sul territorio, siano esse associazioni culturali che fanno dei tours guidati o attività di ristoro che possono aprire o altro, è tutto inutile e resta solo uno slogan con cui farsi belli in campagna elettorale o da parte delle pubbliche amministrazioni.

    Sicuramente la street art ha portato una piccola rivoluzione in periferia, ha avuto la capacità di riaccendere i riflettori sulle borgate disagiate spesso dimenticate e sommerse dai loro innumerevoli problemi e di spostare in periferia un’offerta culturale che è storicamente concentrata nel centro storico. Ma non basta. Occorre fare di più. Iniziando a legare interventi di arte urbana ad interventi di rifacimento urbano, come buche, strade, infrastrutture, collegamenti, palazzi, servizi, e tutto quello che occorre per migliorare le condizioni di vita, con un crono-programma di periferia in periferia mirato a risolvere le urgenze che durano da anni.

    Promuoviamo dei bandi ricorrenti per promuovere la street art con regole semplici e accessibili con finanziamenti in cui oltre all’opera di street art bisogna creare anche un indotto da lasciare sul territorio e questo non deve essere demandato all’associazionismo o all’iniziativa del singolo cittadino ma all’amministrazione municipale.

    Sarebbe il caso di iniziare a fare dei bandi ricorrenti, dove per ogni murale che il comune finanzia con soldi pubblici, ne stanzia altrettanti per fare un’opera d’interesse pubblico nella stessa area, sia essa il risanamento del manto stradale, la riparazione di buche o marciapiedi, l’incremento di servizi pubblici, la creazione di spazi verdi o di giardini per i bambini e così via. Allora si che si potrebbe iniziare a parlare di riqualificazione del territorio attivato dalla street art.

    Creiamo una rete in cui l’artista non va lasciato solo sul territorio a farsi carico spesso di problemi di sicurezza nel confronto con la criminalità organizzata dei quartieri, come troppe volte invece è accaduto, ma dove è al servizio di una collettività per migliorare uno spazio comune accanto alle Istituzioni.

    Come è messa la legislazione Italiana? Quale è la legislazione più avanzata?

    Per questo lascio rispondere agli esperti di diritto. Per quanto ho seguito dai giornali, so che in America ci sono delle sezioni della polizia dedicate a identificare e schedare i writers e c’è un atteggiamento severo contro il vandalismo. Così come in Brasile dove da alcuni anni è in atto una politica di cancellazione di molte opere da parte della municipalità, perché si sarebbe esagerato secondo loro con troppe manifestazioni vandaliche. Ma sempre in America ho letto c’è stato un caso significativo, come quello di 5 Pointz, un edificio pieno di graffiti storici, che sono stati poi cancellati dalla proprietà per vendere lo stabile e farci un’operazione immobiliare e c’è stata una sentenza esemplare dopo la demolizione che a distanza di anni ha previsto il risarcimento a tutti degli autori delle opere cancellate.

    In Italia ho letto di casi di denunce a carico di vari artisti, a Bologna, a Milano e di processi che si sono prolungati nel tempo. Sebbene qualche artista sia uscito con una sanzione amministrativa, l’immagine ritratta dai media che si porta dietro per l’opinione pubblica è di essere artefice di un grave atto vandalico.

    C’è ancora molto da fare e in questo una legge sulla street art può essere utile, a definire gli ambiti del penale e civile e cosa sia lecito e cosa non lo sia nel caso di un’opera fatta in strada, soprattutto se si considera che è capitato che mentre un artista da una parte era sotto processo in una città per un atto vandalico, contemporaneamente lo stesso veniva invitato altrove a dipingere opere pubbliche perché riconosciuto come artista valido.

    È una contraddizione che andrebbe risolta e il legislatore può aiutare a fare chiarezza. In fondo, tutte le persone che a diverso titolo si occupano di street art stanno contribuendo con il loro apporto a costruire il movimento e al progresso della materia, e anche queste domande e risposte servono a sollecitare un confronto, spesso da punti di vista diversi, per trovare punti d’incontro.

    Note